Scade il 28 febbraio 2019 il termine entro il quale associazioni, Onlus e fondazioni devono pubblicare online il resoconto dei contributi ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni nel corso del 2018.
Oggetto di pubblicazione sono tutti i vantaggi economici ottenuti dalla Pubblica amministrazione e dagli enti assimilati, compresi gli emolumenti con natura di corrispettivo e le somme derivanti dal 5 per mille. La pubblicazione deve essere effettuata se l’importo dei benefici percepiti è pari o superiore a 10.000 euro. Come adempiere se gli enti no profit non dispongono di sito internet?
Per gli enti non profit si avvicina il primo appuntamento con il nuovo adempimento in materia di trasparenza delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici (o da enti ad essi assimilati). Entro il 28 febbraio 2019, infatti, le associazioni, le Onlus e le fondazioni sono tenute a pubblicare online il rendiconto di tutti i contributi pubblici ottenuti nel corso del 2018
La pubblicazione deve essere effettuata se la somma totale dei vantaggi economici è pari o superiore a 10.000 euro. L’obbligo, previsto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 124/2017), si ripeterà poi ogni anno e sarà relativo ai benefici ricevuti nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono.
Utili indicazioni per adempiere correttamente a tale nuovo adempimento sono state fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019.Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, della l. 124/2017, l’adempimento grava sui soggetti che hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici dalla pubblica amministrazione e dagli enti assimilati per più di 10.000 euro:
- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni e sulle fondazioni, nonché su tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
L’obbligo interessa quindi, come indicato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 2/2019, tutti i soggetti che faranno parte del Terzo settore.
In merito ai contributi percepiti soggetti all’obbligo di pubblicazione, l’adempimento riguarda i vantaggi economici di qualsiasi genere essi siano ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da società controllate (di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente) da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici.
Nello specifico, sono rilevanti i contributi ottenuti dai seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni, centrali o territoriali;
- soggetti comunque qualificati come “enti pubblici” (ad esempio, Università, Camere di commercio, ordini professionali, enti pubblici economici, ecc.);
- società in controllo pubblico;
- associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 2/2019, costituiscono oggetto di pubblicazione sia i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico, sia le somme erogate dalla pubblica amministrazione che hanno natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali).
Sono soggette all’obbligo di pubblicazione online anche le somme percepite a titolo di 5 per mille ed eventuali vantaggi economici non monetari.
Il “vantaggio” ricevuto dalla pubblica amministrazione, infatti, come puntualizzato dal Ministero nella suddetta circolare, può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali, come nell’ipotesi di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile. In questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene.
L’obbligo di pubblicazione scatta quando l’ammontare complessivo dei vantaggi economici percepiti (e non la singola erogazione) è pari o superiore a 10.000 euro.
Al raggiungimento o al superamento di tale limite, devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, compongono il totale, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000 euro.
La pubblicazione riguarda le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Pertanto, entro il 28 febbraio 2019 devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutti i contributi ricevuti nel 2018.
Come indicato nella circolare n. 2/2019, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in modalità schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:
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- denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
Gli enti non profit devono adempiere all’obbligo pubblicando i dati richiesti sul proprio sito internet, oppure, come chiarito nella circolare n. 2/2019, in caso di mancanza del sito internet la pubblicazione dei dati può avvenire anche sulla pagina Facebook dell’ente.
In alternativa, se non si dispone di alcun portale digitale, il Ministero consente di adempiere all’obbligo anche tramite la pubblicazione sul sito internet della rete associativaalla quale l’ente aderisce.
La verifica del corretto adempimento dell’obbligo, come puntualizzato nella circolare n. 2/2019 ricade sulle singole amministrazioni pubbliche eroganti.
In caso di inadempimento, la Legge 124/2017 (istitutiva dell’obbligo) prevede che le somme ricevute siano restituite ai soggetti eroganti.
Il Consiglio di Stato (Parere n. 1449/2018) e il Ministero del Lavoro nella circolare n. 2/2019, tuttavia, ritengono che tale sanzione restitutoria sia prevista soltanto a carico delle imprese e non per le associazioni, le Onlus e le fondazioni.
Pertanto, al momento, per gli enti non profit, in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione, non sembrano essere previste sanzioni.
Come precedentemente accennato, tra i destinatari del nuovo adempimento rientrano anche le imprese. A differenza degli enti non profit, le imprese sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato (se esistente).
Come chiarito dalla circolare n. 2/2017, rientrano nella platea delle imprese anche le cooperative sociali, poiché prevale il profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica. Esse, infatti, anche se sotto il profilo della qualifica fiscale sono Onlus di diritto, sotto il profilo civilistico sono società (come tali tenute, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 460/1997, come tutte le cooperative ad iscriversi al registro delle imprese) che (per effetto del dettato dell’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017) assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale.Le cooperative sociali, pertanto, devono adempiere all’obbligo come le imprese (quindi in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, se esistente) e in caso di inadempimento sono obbligate a restituire integralmente il vantaggio economico percepito.
Il nuovo obbligo di pubblicazione ha carattere aggiuntivo rispetto agli oneri di pubblicazione già previsti da altre norme.
In particolare, come puntualizzato nella circolare n. 2/2019, l’adempimento in questione non sostituisce gli obblighi di rendicontazione del 5 per mille, previsti dall’articolo 11 -bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.
La circolare n. 2/2019 specifica poi che tale nuovo adempimento è addizionale anche rispetto all’obbligo di trasparenza introdotto per le cooperative sociali dall’articolo 12-ter del decreto sicurezza (D.L. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018), il quale ha inserito al comma 125 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 un nuovo periodo, che prevede che le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al D.Lgs. n. 286/1998) devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Si fa presente che il decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2019, convertito dalla legge 12/2019) ha alleggerito tale adempimento: ai sensi del comma 2 dell’art. 3-quater, infatti, la pubblicazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, sostituisce detto obbligo di pubblicazione purché venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro.
[Fonte: AgisBari]